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Indice:
L.R. n. 5/1965
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 5 bis
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
21 aprile 1965
, n.
5
Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/04/1965, N. 007
Data di entrata in vigore:
27/04/1965
Materia:
170.01
-
Norme finanziarie e di contabilità
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 25, L. R. 19/2004
2
Articolo 5 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013
Art. 1
È istituito il servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
Art. 3
(1)
A cura dell' Assessorato delle Finanze viene redatto apposito capitolato speciale per l' affidamento del servizio di Tesoreria.
Note:
1
Parole soppresse al da art. 12, comma 7, L. R. 6/2013
Art. 4
La Tesoreria Regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo, sino al limite di importo da determinarsi nel capitolato speciale.
Art. 5
Il capitolato speciale viene sottoposto all' approvazione della Giunta regionale e la convenzione da stipulare con l' istituto o con il consorzio concessionario, è firmata dal Presidente della Giunta in rappresentanza della Regione.
Art. 5 bis
(1)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessità di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013
Art. 6
Spetta all' Assessore alle Finanze la vigilanza sul servizio di Tesoreria regionale, che sarà svolto con le modalità da stabilire con il regolamento per l' esecuzione della presente legge.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative