Art. 1
Per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili della Regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti Pubblici Ospedalieri contributi in capitale sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 2
A favore degli Enti Locali, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e dei Consorzi di Assistenza Sanitaria possono dall' Amministrazione Regionale essere concessi contributi in capitale, sino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei centri ambulatoriali ed igienico - sanitari.
Art. 3
Per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli impianti idrotermali e idrominerali, l' Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale, sino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di Enti locali, Aziende di Cura e Soggiorno ed altri Enti pubblici e privati, che si propongono di promuovere l' incremento ed il miglioramento di tali impianti, o che li abbiano promossi entro i tre anni precedenti l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
La spesa, sulla quale sono commisurati i contributi indicati nei precedenti articoli 1, 2 e 3, comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 7% del detto costo, per spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 5
L' Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per impianti ed attrezzature sanitarie:
a) a favore degli Enti ospedalieri, nella misura massima del 50%;
b) a favore degli altri Enti, indicati nel precedente art. 2, nella misura massima del 70%.
Art. 6
Per l' esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1, è altresì autorizzata la concessione di contributi costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, nella misura massima del 5% sull' importo dei mutui assunti dagli Enti Pubblici Ospedalieri, quando per gli stessi mutui non siano stati concessi contributi statali.
Art. 7
Le domande per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge devono essere presentate all' Assessorato dell' Igiene e della Sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno e, nella prima applicazione della presente legge, entro il termine che sarà stabilito dalla Giunta Regionale.
Le domande devono essere corredate:
1) dalla deliberazione adottata dall' Ente richiedente, con l' annotazione - quando trattasi di Enti Pubblici - dell' esecutività della medesima;
2) dal progetto di massima dell' opera o dalla descrizione sommaria degli impianti e delle attrezzature;
3) da una relazione illustrativa;
4) dal preventivo sommario di spesa.
Art. 8
La Giunta Regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili, su proposta dell' Assessore all' Igiene ed alla Sanità.
Quando trattasi d' iniziative comportanti l' esecuzione di lavori o di opere, la proposta è fatta di concerto con l' Assessore ai Lavori Pubblici.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, l' Assessore all' Igiene ed alla Sanità, dopo l' approvazione del piano di riparto, stabilisce e comunica all' ente richiedente il termine, entro il quale dovranno essere presentati il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo.
Art. 9
I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell' Assessore all' Igiene ed alla Sanità.
Quando trattasi di iniziative che comportino l' esecuzione di lavori o di opere, il relativo progetto deve essere previamente approvato dall' Assessore all' Igiene ed alla Sanità, di concerto con l' Assessore ai Lavori Pubblici, ed il decreto di concessione deve contenere l' indicazione dei termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, l' Assessore ai Lavori Pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all' approvazione degli atti di collaudo.
Art. 10
Salvo quanto previsto nel comma successivo, l' erogazione dei contributi, per iniziative che comportino la esecuzione di lavori o di opere, ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo, regolarmente approvato.
I contributi, di cui all' art. 6 della presente legge, sono versati secondo le modalità indicate nel decreto di concessione.
Quando trattasi di iniziativa che non comporti l' esecuzione di lavori o di opere, l' erogazione del contributo ha luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa medesima. In casi eccezionali potranno, tuttavia, essere versati acconti fino ai due terzi dell' ammontare del contributo concesso.
Art. 11
I mutui contratti dagli Enti Pubblici Ospedalieri, per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili, possono essere garantiti anche dalla Regione, per capitale ed interessi.
La concessione della garanzia è stabilita, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore all' Igiene ed alla Sanità, di concerto con l' Assessore alle Finanze.
Art. 12
In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell' articolo precedente, qualora la Regione abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempienze dell' ente mutuatario, l' Assessore alle Finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' ente, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, con ordine di riscossione, costituente titolo valido di liberazione del Tesoriere medesimo, un importo pari alle annualità - scadute e non pagate - di ammortamento dei mutui garantiti.
Art. 13
Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 800 milioni.
Per le finalità previste dall' art. 2 è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 200 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 24411549 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Enti Pubblici Ospedalieri per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili della Regione >>. A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 800 milioni dal capitolo 24411551 dello stesso stato di previsione. L' onere di cui al primo comma del presente articolo fa carico al sopraccitato capitolo 24411549.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 24411550 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Enti Locali, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ed ai Consorzi di Assistenza Sanitaria per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei centri ambulatoriali ed igienico - sanitari >>. A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 200 milioni dal capitolo 24411551 dello stesso stato di previsione. L' onere di cui al secondo comma del presente articolo fa carico al suddetto capitolo 24411550.
Art. 14
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 24411553 con la denominazione: << Contributi a favore di Enti Locali, Aziende di Cura e Soggiorno ed altri Enti pubblici e privati, per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di impianti idrotermali ed idrominerali >>.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 100 milioni dal capitolo 24411551 dello stesso stato di previsione.
Art. 15
Per le finalità previste dall' art. 3 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1965, la spesa di lire 100 milioni.
A detta spesa si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo di nuova istituzione 24411553 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1965.
Art. 16
Per le finalità previste dall' art. 5 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1965, la spesa di lire 200 milioni. A detta spesa si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 24411552 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1965.
Art. 17
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 24411554 con la denominazione: << Contributi costanti ventennali sui mutui contratti dagli Enti Pubblici Ospedalieri per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento degli ospedali civili della Regione >>.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 100 milioni dal capitolo 24411551 dello stesso stato di previsione.
Art. 18
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 6 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio 1965, il limite d' impegno di lire 100 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione, nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1984.
All' onere di lire 100 milioni, a carico dell' esercizio 1965, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo di nuova istituzione 24411554 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1965.
Art. 19
Alla determinazione degli stanziamenti, da iscrivere negli esercizi successivi, per le finalità indicate nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, si provvederà, in relazione alle effettive esigenze, con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta Regionale, permanga la necessità delle spese relative.
Art. 20
Agli oneri derivanti dalla concessione della garanzia, prevista dall' art. 11 della presente legge, si provvede con gli stanziamenti determinati con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1965, è istituito al Titolo II - Sezione IV - il capitolo 24411555 - Categoria XIV -, con la seguente denominazione: << Fondo per la concessione della garanzia sui mutui ordinari contratti dagli Enti Pubblici Ospedalieri ai fini della costruzione, ampliamento e ammodernamento degli ospedali (Spesa obbligatoria) >>.
Tale capitolo è incluso nell' elenco n. 1 delle spese obbligatorie, allegate allo stato di previsione del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1965.
Art. 21
Sono fatte salve, per l' approvazione dei progetti, di cui al secondo comma dell' art. 9, e per ogni altro adempimento connesso, le attribuzioni eventualmente spettanti ad Organi del Ministero della Sanità, fino a quando tali attribuzioni non siano state trasferite alla Regione con norme di attuazione dello Statuto Regionale.
Art. 22
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.