Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione dei finanziamenti previsti dall' art. 4 del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, contributi e sussidi agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale - giuridicamente riconosciuti a norma dello stesso DLCPS e dell' ordine n. 77 del GMA dd. 27.12.1947 - che operano nella Regione.
Tali contributi e sussidi devono essere destinati al potenziamento dell' attività assistenziale che detti Istituti svolgono nel territorio regionale.
Art. 2
La somma, che sarà annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi e sussidi di cui all' art. 1, verrà ripartita, con deliberazione della Giunta Regionale, fra gli Istituti richiedenti secondo i criteri adottati in sede nazionale per la ripartizione dei fondi, di cui all' art. 5 del citato DLCPS 29 luglio 1947, n. 804.
L' assegnazione dei contributi e sussidi sarà fatta ai rappresentanti delle sedi provinciali di Gorizia, Udine, Trieste e della sede del Circondario di Pordenone degli Istituti di cui all' art. 1, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell' Assessore del Lavoro, dell' Assistenza Sociale e dell' Artigianato.
Art. 3
La richiesta dei contributi e sussidi, per l' esercizio finanziario 1965, deve essere presentata entro venti giorni dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 marzo di ogni anno. Essa va corredata con i dati statistici e riassuntivi dell' attività assistenziale svolta da ciascun Istituto nel territorio regionale.
Spetta al Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, all' Assessore del Lavoro, dell' Assistenza Sociale e dell' Artigianato accertare la rispondenza dei dati di cui al precedente comma, nonché verificare, per quanto riguarda l' uso dei contributi regionali, l' osservanza delle norme previste dall' art. 7 del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 14804304, con la denominazione << Contributi e sussidi agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale per il potenziamento dell' attività assistenziale nel territorio della Regione >>.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 10 milioni dal capitolo 11202029 e di lire 10 milioni dal capitolo 11203073 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1965.
Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1965, la spesa di lire 20 milioni.
Detta spesa fa carico al capitolo di nuova istituzione 14804304 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1965.
Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.