LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33

Fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l' efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/12/1965
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 
Art. 1
 (Fondo di solidarietà regionale)
È costituito un << Fondo di solidarietà regionale >> per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l' efficienza delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
La dotazione del Fondo è determinata, per l' esercizio finanziario 1965, in lire 2 miliardi e 750 milioni.
Per gli esercizi successivi, le somme da iscrivere in bilancio saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio medesimo in relazione alle effettive occorrenze.
Gli interventi previsti dalla presente legge, compresi gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui all' art. 8 ed esclusi quelli di cui all' art. 14, sono a carico del Fondo e debbono essere contenuti entro il limite delle disponibilità del medesimo.
Gli interventi di cui al successivo art. 7, non potranno, in nessun caso, assorbire complessivamente una somma superiore a lire 1 miliardo. I rientri delle anticipazioni potranno essere reimpiegati per le medesime finalità, sempre con l' osservanza dell' anzidetto limite.
Art. 2
 (Misure di previdenza contro i danni da grandine,
gelo e brina)
A favore dei consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento fondiario, delle cooperative agricole, delle aziende agricole, degli agricoltori singoli o comunque associati, possono dalla Amministrazione Regionale essere concessi contributi fino al 50% della spesa occorrente, per l' esecuzione di opere e per l' acquisto di attrezzature, di razzi e di altri materiali, destinati a prevenire i danni da grandine od a preservare le colture agrarie dalle brinate e dalle gelate precoci o tardive, sempre che tali opere, attrezzature, razzi ed altri materiali siano dai competenti Ispettorati dell' Agricoltura riconosciuti utili e rispondenti allo scopo.
L' Amministrazione Regionale è altresì autorizzata a concedere ad agricoltori singoli o comunque associati un contributo, nella misura massima del 40% per i coltivatori diretti e le piccole aziende, del 30% per le medie aziende, del 20% per le grandi aziende, sul costo della polizza di assicurazione contro il rischio della grandine. Le percentuali di contributo, entro il limite anzidetto, saranno fissate annualmente, per le singole colture, zone e categorie di aziende, con provvedimento della Giunta Regionale. Agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media azienda, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura del 40%.
Art. 3
 (Provvedimenti a favore delle aziende agricole
danneggiate da calamità naturali)
L' Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli agricoltori - compresi gli affittuari, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti - singoli od associati, che, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subito danni, - di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell' azienda -, contributi, in conto capitale, nelle spese occorrenti:
a) per il ripristino della coltivabilità, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili;
b) per il ripristino delle piantagioni, per la ricostruzione e per la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, di strade poderali ed interpoderali, di canali di scolo, di opere di provvista d' acqua, di acquedotti, di reti idrauliche, di impianti irrigui e di adduzione di energia elettrica, nonché per il ripristino degli impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali;
c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte, danneggiate o distrutte.

I contributi, di cui al precedente comma, non possono eccedere i seguenti limiti: l' 80%, quando trattasi di piccole aziende o di coltivatori diretti, singoli od associati; il 65%, quando trattasi di medie aziende o di cooperative; il 40%, quando trattasi di grandi aziende.
Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e di altri materiali sterili, può essere concessa una somma non superiore all' 80% del valore che i terreni avevano prima dell' evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell' impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed in investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.
Nella somministrazione delle provvidenze di cui al presente articolo sarà data precedenza alle cooperative, alle piccole e medie aziende, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti.
Art. 4
 (Definizione delle aziende)
Al riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto e di piccola, media e grande azienda, per i casi previsti dalla presente legge, la Giunta Regionale provvederà in conformità ai criteri stabiliti dall' art. 48 della legge nazionale 2 giugno 1961, n. 454.
Art. 5
 (Provvedimenti a favore
di imprese industriali, commerciali ed artigiane,
danneggiate da calamità naturali)
L' Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali e commerciali (individuali o sociali) ed alle imprese artigiane, che, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subito danni, - di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell' azienda -, contributi in conto capitale, nelle spese occorrenti, per la riparazione, la ricostruzione o per il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, distrutti o danneggiati, e per il ripristino delle materie prime, danneggiate o distrutte.
I contributi, di cui al precedente comma, non possono eccedere i seguenti limiti: il 60% per le imprese artigiane e per le piccole imprese industriali e commerciali; il 30% per le altre imprese.
Nella somministrazione delle provvidenze previste nei commi precedenti sarà data preferenza alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese industriali e commerciali.
Le imprese indicate nel primo comma saranno preferite, nella concessione delle agevolazioni e dei contributi regionali, rivolti allo sviluppo di iniziative industriali, commerciali ed artigiane nella regione, secondo l' ordine determinato dalla gravità dei danni rispettivamente subiti.
Art. 6
 (Cumulabilità dei contributi con altre provvidenze statali)
I contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 sono cumulabili, sino al raggiungimento delle percentuali ivi indicate, con eventuali provvidenze statali rivolte alle stesse finalità.
Art. 7
 (Anticipazione ad Istituti di credito agrario
per prestiti agli agricoltori)
L' Amministrazione Regionale ha facoltà di disporre anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario ed agli Enti che la legge ammette all' esercizio del credito agrario in natura nel territorio regionale, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole, - che abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale, non inferiore al 20%, per effetto di calamità naturali o di avversità atmosferiche -, limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell' anno in corso e di quello successivo all' annata agraria in cui si è verificato l' evento. La concessione dei prestiti può essere disposta anche per la estinzione dei debiti contratti, per le esigenze della conduzione aziendale, nell' annata agraria precedente a quella in cui si è verificato l' evento.
I prestiti sono concessi al tasso del due per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Il tasso è ridotto all' uno per cento ove si tratti di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.
Le modalità ed i criteri generali per la concessione dei prestiti saranno determinati con apposite convenzioni, da stipularsi dall' Amministrazione Regionale con gli Istituti di credito.
Art. 8
 (Garanzia regionale per i prestiti agli agricoltori)
L' Amministrazione Regionale è autorizzata a prestare garanzia, per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione dei prestiti di cui all' articolo precedente, sino all' ammontare dell' 80% della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti.
Art. 9
 (Riconoscimento degli eventi calamitosi
e delimitazione delle zone colpite)
Il riconoscimento di calamità naturale e di eccezionale avversità atmosferica, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, è fatto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Il decreto deve contenere, altresì la delimitazione delle zone colpite. Esso va pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10
 (Presentazione delle domande di intervento)
Le domande per la concessione delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del decreto indicato nel precedente art. 9, all' Assessorato regionale competente per materia.
Le domande debbono essere corredate, a seconda dei casi, dall' elenco descrittivo dei danni, dal progetto dei lavori o delle opere, dal preventivo di spesa, da una relazione tecnico - finanziaria e da ogni altro documento utile.
Art. 11
 (Istruttoria delle domande)
Il rilevamento e la valutazione dei danni subiti dalle singole aziende ed ogni altro accertamento per la istruttoria delle domande vengono eseguiti a cura dell' Assessorato competente secondo le modalità che saranno stabilite con apposito regolamento.
Art. 12
 (Concessione delle provvidenze)
I contributi e le agevolazioni, previste dalla presente legge, sono disposti, previa deliberazione della Giunta Regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima o dell' Assessore da lui delegato da registrarsi presso la locale Delegazione della Corte dei Conti.
Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite nei decreti di concessione. Tuttavia, non potranno essere disposte anticipazioni superiori al trenta per cento dell' ammontare dei contributi medesimi.
Il controllo sull' impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione è demandato all' Assessorato competente per materia.
TITOLO II
 (Norme transitorie e finali)
Art. 13
 
I contributi e le agevolazioni creditizie, previsti dai precedenti articoli 3, 5 e 7, saranno concessi, - con le modalità, entro i limiti ed a favore dei soggetti, ivi indicati -, anche per i danni cagionati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche, verificatesi dal 1 maggio 1965 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
 
L' Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli ECA dei Comuni colpiti dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche di cui all' articolo precedente contributi fino all' ammontare massimo di lire 250 milioni, da destinarsi a soccorrere finanziariamente le famiglie danneggiate nei loro beni dagli eventi medesimi.
Art. 15
 
Agli agricoltori singoli od associati, compresi i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, che, per effetto delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, verificatesi nel periodo indicato nell' articolo precedente, abbiano subito danni, - di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni dell' azienda -, l' Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo costante, per la durata massima di un quinquennio, sugli interessi dei prestiti da essi contratti, dal 1 maggio 1965 sino alla entrata in vigore della presente legge, con Istituti abilitati al credito agrario.
Il contributo è ragguagliato alla differenza fra il tasso di interesse praticato dagli Istituti di credito, al netto dell' eventuale concorso dello Stato ed il tasso di interesse indicato nell' art. 7 secondo comma della presente legge, ma non potrà superare il limite del 7% per le piccole aziende e del 5% per le altre aziende. Esso sarà versato direttamente agli Istituti mutuanti.
Art. 16
 
Ai fini previsti dall' art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965, è istituito al Titolo II - Sezione V - il capitolo 25212576 - Categoria XI << Trasferimenti >> - con la seguente denominazione: << Fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l' efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi e 750 milioni.
A favore di detto capitolo vengono stornate le seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965:
a) lire 1 miliardo e 800 milioni dal capitolo 25512691;
b) lire 100 milioni dal capitolo 25309614;
c) lire 100 milioni dal capitolo 25311654;
d) lire 600 milioni dal capitolo 25313681;
e) lire 100 milioni dal capitolo 24811571;
f) lire 50 milioni dal capitolo 14804301.

Ai fini previsti dall' art. 14 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1965, è istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica II - Categoria IV - il capitolo 14204260 con la seguente denominazione: << Contributi agli ECA dei Comuni colpiti da calamità naturali e dalle avversità atmosferiche, da destinarsi a soccorrere finanziariamente le famiglie danneggiate nei loro beni per effetto degli eventi medesimi >>.
A favore di detto capitolo vengono stornate le seguenti somme iscritte nello stesso stato di previsione:
a) lire 200 milioni dal capitolo 15303323;
b) lire 50 milioni dal capitolo 14804301.

Lo stanziamento dello stesso capitolo, per la parte eventualmente non impegnata nell' esercizio finanziario 1965, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1966.
Art. 17
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.