Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e ad Istituti ed Enti pubblici che provvedono istituzionalmente alla realizzazione di case popolari, contributi in annualità costanti per 35 anni nella misura massima del 6% sul capitale finanziario mutuato, purché non eccedente la spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di alloggi a carattere popolare che non fruiscono di alcun contributo statale, da assegnare a famiglie o persone disagiate. Gli alloggi da costruire saranno dati in locazione semplice, secondo le norme della
legge n. 655 del 23.5.1964 o con patto di futura vendita e dovranno avere i requisiti e le caratteristiche stabiliti dall' art. 48 del TU approvato con RD 28.4.1938 n. 1165.
L' Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere alle società cooperative, di cui all' art. 16 del TU approvato con RD 28.4.1938 n. 1165 ed aventi non meno di nove soci, contributi di annualità costanti per 15 anni nella misura massima del 6% della spesa mutuata, purché riconosciuta necessaria, e ciò entro il limite massimo del 15% dell' impegno di cui alla presente legge.
Art. 2
La spesa per la quale è ammesso il contributo comprende, oltre al costo della costruzione, una quota non superiore al 7% del costo stesso per spese generali e di collaudo.
Art. 3
Gli Enti, Istituti e Società di cui all' articolo 1, che intendono concorrere alla concessione di contributi, devono presentare domanda all' Assessorato dei Lavori Pubblici, corredata da una relazione indicante il numero degli alloggi da costruire nelle varie località e la presunta spesa complessiva.
Le aree saranno prescelte secondo le norme delle leggi 18.4.1962, n. 167 e 29.3.1965, n. 217.
Art. 4
La Giunta Regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici, il quale fissa e notifica al richiedente il termine entro il quale dev' essere presentato il progetto esecutivo.
Art. 5
In base alla ripartizione come sopra approvata, i richiedenti presentano i progetti esecutivi corredati dagli atti da cui risulti in quale modo intendano far fronte alla spesa preventivata.
Art. 6
Il contributo è concesso su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell' Assessore, che con lo stesso provvedimento ne stabilisce l' ammontare, approva il progetto e fissa i termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori.
Art. 7
L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.
I lavori vengono eseguiti sotto la vigilanza dell' Assessorato dei Lavori Pubblici e a cura dei beneficiari, i quali per la progettazione, l' aggiudicazione e l' esecuzione dei lavori possono avvalersi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari. Le Società cooperative sono tenute ad avvalersi, per l' aggiudicazione e l' esecuzione dei lavori, dei detti Istituti.
Art. 8
L' erogazione del contributo avviene a favore dell' Ente mutuante in annualità costanti, secondo le modalità che saranno determinate dal decreto di concessione.
Art. 9
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
Lire 200 milioni nell' esercizio finanziario 1965;
Lire 40 milioni nell' esercizio finanziario 1966.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:
- esercizio 1965 Lire 200 milioni;
- esercizio dal 1966 al 1999 Lire 240 milioni;
- esercizio 2000 Lire 40 milioni.
Alla copertura dell' onere di Lire 200 milioni a carico dell' esercizio 1965 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al cap. 23711542 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario medesimo.
Gli stanziamenti disposti con l' attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta Regionale permanga la necessità della spesa.
Art. 10
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.