LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 1965, n. 24

Apprestamento di aree e di infrastrutture per insediamenti industriali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/11/1965
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti pubblici e consorzi di diritto pubblico, che perseguono finalità di sviluppo industriale in zone del territorio regionale destinate a tale scopo con leggi dello Stato o in virtù del piano urbanistico regionale contributi in capitale nella misura massima dell' 80% della spesa riconosciuta ammissibile per opere di infrastrutture tecniche e servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono.
La spesa, sulla quale sono commisurati i contributi, comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 7% di detto costo, per spese generali e di collaudo.
I mutui ordinari contratti dagli stessi enti e consorzi, per far fronte alla spesa per l' acquisto e l' apprestamento di aree, destinate ad uso industriale, nonché per finanziare la differenza di spesa, non coperta da contributo regionale, per le opere di cui al primo comma, possono essere garantiti dalla Regione.
Art. 2
 
Le domande di contributo devono essere presentate all' Assessorato Regionale dell' Industria e del Commercio, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il mese di febbraio di ogni anno.
Esse devono essere corredate:
1) della deliberazione dell' ente, in cui sia prevista la realizzazione delle opere e degli impianti;
2) del progetto di massima dell' opera, con relazione atta a dimostrare l' utilità, il costo dell' iniziativa e la sua aderenza al piano di sistemazione generale della zona.

Entro due mesi dalla scadenza dei termini, indicati nel primo comma, la Giunta Regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili, su proposta dell' Assessore dell' Industria e del Commercio.
A seguito di tale riparto, l' Assessore dell' Industria e del Commercio stabilisce e comunica all' ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo.
Art. 3
 
I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell' Assessore dell' Industria e del Commercio, previa approvazione del progetto esecutivo dell' opera da parte dell' Assessore dei Lavori Pubblici, sentito l' Ufficio tecnico regionale, istituito con la legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.
Con il decreto di concessione devono essere stabilite le date di inizio e di ultimazione dei lavori.
L' Assessore dei Lavori Pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all' approvazione degli atti di collaudo.
La erogazione dei contributi ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.
Art. 4
 
La garanzia prevista dal precedente art. 1, terzo comma, viene disposta, su proposta dell' Assessore dell' Industria e del Commercio di concerto con l' Assessore delle Finanze, con deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali ricuperi da effettuarsi a cura dell' Assessore delle Finanze.
Art. 5
 
All' onere di L. 1.200.000.000 a carico dell' esercizio 1965, derivante dall' applicazione dell' art. 1 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 25513701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.
Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia regionale, prevista dall' art. 1 della presente legge, faranno carico ad apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 e successivi.
Art. 6
 
Nelle more del piano urbanistico regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dall' art. 1, in via eccezionale anche ad enti pubblici ed a consorzi di diritto pubblico che si propongono di favorire lo sviluppo industriale in zone non ancora qualificate industriali nei modi e con le forme di cui al primo comma dello stesso articolo, purché tali zone siano manifestamente dotate dei requisiti obiettivi per l' anzidetta qualificazione.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.