Art.   1
        
       
        
        
        L' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere ad  enti  pubblici  e  consorzi  di  diritto  pubblico,  che perseguono finalità di sviluppo  industriale  in  zone  del territorio regionale destinate a tale scopo con leggi  dello Stato  o  in  virtù   del   piano   urbanistico   regionale contributi  in  capitale  nella  misura  massima   dell' 80% della  spesa   riconosciuta   ammissibile   per   opere   di infrastrutture tecniche e servizi,  ivi  compreso  il  costo delle aree su cui le opere stesse insistono.
        
        
        La spesa, sulla  quale  sono  commisurati  i  contributi, comprende,  oltre  il  costo  delle  opere,  una  quota  non superiore al 7% di detto costo,  per  spese  generali  e  di collaudo.
        
        
        I mutui ordinari contratti dagli stessi enti e  consorzi, per far fronte alla spesa per l' acquisto e l' apprestamento di  aree,  destinate  ad  uso   industriale,   nonché   per finanziare la differenza di spesa, non coperta da contributo regionale, per le opere  di  cui  al  primo  comma,  possono essere garantiti dalla Regione.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        Le  domande  di  contributo  devono   essere   presentate all' Assessorato Regionale dell' Industria e del  Commercio, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni  successivi,  entro  il mese di febbraio di ogni anno.
        
        
        Esse devono essere corredate:
1) della deliberazione dell' ente, in cui  sia  prevista  la    realizzazione delle opere e degli impianti;
2) del progetto di massima dell' opera, con relazione atta a    dimostrare l' utilità, il costo  dell' iniziativa  e  la    sua aderenza al  piano  di  sistemazione  generale  della    zona.
 
        
        
        Entro due mesi dalla scadenza dei termini,  indicati  nel primo comma, la Giunta Regionale approva il piano di riparto dei  fondi  disponibili,   su   proposta     dell' Assessore dell' Industria e del Commercio.
        
        
        A seguito di tale riparto, l' Assessore dell' Industria e del Commercio stabilisce e comunica all' ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere presentato il  progetto esecutivo.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        I contributi sono concessi  con  decreto  del  Presidente della Giunta Regionale o, per sua  delega,   dell' Assessore dell' Industria e del  Commercio,  previa  approvazione  del progetto esecutivo dell' opera da parte dell' Assessore  dei Lavori  Pubblici,  sentito   l' Ufficio  tecnico  regionale, istituito con la 
legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.
 
        
        
        Con il decreto di concessione devono essere stabilite  le date di inizio e di ultimazione dei lavori.
        
        
        L' Assessore dei Lavori Pubblici provvede alla  vigilanza sui   lavori,    alla    nomina    del    collaudatore    ed all' approvazione degli atti di collaudo.
        
        
        La erogazione dei contributi ha luogo in base agli  stati di avanzamento dei lavori, nonché  in  base  agli  atti  di contabilità  finale   ed   al   certificato   di   collaudo regolarmente approvato.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       
        
        
        La garanzia prevista dal precedente art. 1, terzo  comma, viene disposta, su proposta dell' Assessore  dell' Industria e del Commercio di concerto con l' Assessore delle  Finanze, con deliberazione della Giunta Regionale, che  ne  determina le condizioni e  stabilisce  le  modalità  degli  eventuali ricuperi  da  effettuarsi  a  cura   dell' Assessore   delle Finanze.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       
        
        
        All' onere di L. 1.200.000.000 a carico   dell' esercizio 1965,  derivante   dall' applicazione   dell' art.  1  della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 25513701 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.
        
        
        Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi  successivi  si  provvederà  con   la   legge   di approvazione del bilancio  regionale.  Gli  eventuali  oneri derivanti dalla garanzia regionale, prevista   dall' art.  1 della presente legge, faranno carico ad apposito capitolo da iscriversi  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del bilancio regionale  per   l' esercizio  finanziario  1966  e successivi.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       
        
        
        Nelle   more    del    piano    urbanistico    regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  i contributi previsti dall' art. 1, in via  eccezionale  anche ad enti pubblici ed a consorzi di diritto  pubblico  che  si propongono di favorire lo sviluppo industriale in  zone  non ancora qualificate industriali nei modi e con  le  forme  di cui al primo comma dello stesso articolo, purché tali  zone siano manifestamente  dotate  dei  requisiti  obiettivi  per l' anzidetta qualificazione.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione  Friuli -Venezia Giulia.