LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 1965, n. 16

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1965
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.08 - Speleologia

Art. 1
 
Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi per:
a) il turismo scolastico e sociale;
b) le manifestazioni di grande interesse turistico;
c) il promuovimento della conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche e delle località di interesse storico della Regione;
d) le manifestazioni a carattere internazionale e di propaganda all' estero di particolare importanza;
e) ogni altra iniziativa od attività tendente a potenziare il flusso turistico nel territorio regionale.

Art. 2
 
Al fine di promuovere l' incremento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e degli impianti turistico - sportivi, nell' ambito della Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) la costruzione, il completamento e l' adattamento di immobili ad uso alberghiero; l' ampliamento e l' ammodernamento degli esercizi alberghieri esistenti; l' arredamento di nuovi esercizi alberghieri o il rinnovo dell' arredamento di quelli esistenti;
b) la costruzione, l' allestimento, la trasformazione, lo ampliamento e l' ammodernamento di complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale, di cui alla Legge 21- 3- 58 n. 326;
c) la costruzione, la trasformazione, l' ampliamento e l' ammodernamento di impianti funiviari, nonché di altri impianti ed attrezzature turistico - sportive;
d) l' acquisto o la costruzione di immobili destinati a sede e ad uffici d' informazione degli Enti Provinciali per il Turismo.

Art. 3
 
Al fine di promuovere l' incremento ed il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico nell' ambito della Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:
a) la costruzione, la ricostruzione, l' ampliamento e l' arredamento di rifugi e bivacchi alpini;
b) la costruzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini e delle strade alpestri, non classificate;
c) le opere di sistemazione speleologica; la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività sia esterna che interna delle cavità naturali di interesse turistico;
d) il potenziamento delle attrezzature del Corpo di Soccorso Alpino.

Art. 4
 
I contributi di cui al precedente art. 1) possono essere concessi a favore delle provincie, dei comuni, degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di cura, soggiorno e turismo, nonché di enti pubblici, associazioni e società, che esercitino attività di interesse turistico.
Art. 5
 
Le domande per ottenere i contributi di cui all' art. 1) corredate dei relativi programmi, relazioni illustrative e dei preventivi di spesa devono essere presentate all' Assessorato regionale dei Trasporti e del Turismo.
Dette domande devono essere corredate del parere dell' Ente Provinciale per il Turismo, competente per territorio.
I contributi vengono concessi, su proposta dell' Assessore dei Trasporti e del Turismo, con decreto del Presidente della Giunta o, per sua delega, con decreto dell' Assessore predetto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Art. 6
 
L' impiego dei contributi di cui all' art. 1 viene controllato dall' Assessore dei Trasporti e del Turismo. I beneficiari sono in ogni caso tenuti a presentare il relativo rendiconto.
Art. 7
 
I contributi di cui all' art. 2) possono essere concessi ad enti pubblici e privati operatori.
La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
- 50% per le opere e le iniziative di cui alla lettera a) dell' art. 2, se attuate da enti pubblici;
- 25% per dette opere ed iniziative, se attuate da privati operatori;
- 50% per le opere ed iniziative di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 2.

Nella spesa riconosciuta ammissibile può essere compresa quella relativa all' acquisto del terreno o di altri diritti reali, eventualmente necessari alla realizzazione dell' opera o dell' iniziativa, ed una quota non superiore al 7% del costo di costruzione per spese generali e di collaudo.
I contributi di cui ai precedenti commi sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato e da altri enti pubblici per le medesime iniziative. In tali casi però il contributo regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi le percentuali della spesa specificata al precedente secondo comma.
Art. 8
 
I contributi di cui all' art. 3 possono essere concessi, nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni, che diano garanzia per la manutenzione delle opere realizzate.
Si applicano ai contributi previsti al precedente comma, le disposizioni di cui al 3 e 4 comma dell' art. 7.
Art. 9
 
Le domande per la concessione dei contributi di cui agli artt. 2 e 3 devono essere presentate all' Assessorato dei Trasporti e del Turismo entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le domande devono essere corredate:
a) del progetto o del programma di massima dell' opera o dell' iniziativa;
b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare la utilità dell' opera o dell' iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;
c) del preventivo sommario di spesa;
d) del parere dell' Ente Provinciale per il Turismo, competente per territorio.

Art. 10
 
Entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 9, la Giunta Regionale - su proposta dell' Assessore dei Trasporti e del Turismo e sentito il parere del Comitato Regionale del Turismo - approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili.
A seguito di tale ripartizione, l' Assessore dei Trasporti e del Turismo stabilisce e comunica al richiedente il termine entro il quale dovranno essere presentati:
a) il piano di finanziamento;
b) il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo delle opere, se necessari;
c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per l' esercizio dell' attività cui l' opera è destinata.

Art. 11
 
I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell' Assessore dei Trasporti e del Turismo, il quale stabilisce anche la data in cui deve essere portata a compimento l' iniziativa, ove questa non comporti l' esecuzione di lavori.
Qualora trattisi di iniziative, comportanti l' esecuzione di lavori o di opere, che non fruiscano di contributi dello Stato, il relativo progetto deve essere approvato dall' Assessore dei Lavori Pubblici, per quanto di sua competenza.
Con il decreto di concessione verranno fissate le date d' inizio e di ultimazione dei lavori.
Nella stessa ipotesi, di cui al secondo comma, l' Assessore dei Lavori Pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all' approvazione degli atti di collaudo.
Qualora il contributo sia concesso a favore di privati operatori, la concessione potrà essere subordinata a particolari condizioni da determinarsi con apposito disciplinare approvato dalla Giunta Regionale.
Art. 12
 
L' erogazione dei contributi, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, per iniziative che non comportino l' esecuzione di lavori o di opere, avrà luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa, in conformità del programma indicato nel decreto di concessione. In casi eccezionali potranno essere corrisposti acconti fino a due terzi dell' ammontare del contributo concesso.
Qualora trattisi di iniziative comportanti l' esecuzione di lavori o di opere, l' erogazione del contributo ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo, regolarmente approvato.
Qualora il beneficiario abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, il contributo può essere erogato direttamente all' ente mutuante, con le modalità disposte nel decreto di concessione.
Art. 13
 
Gli immobili, oggetto dei contributi di cui ai precedenti artt. 2 e 3, sono vincolati per anni dieci alla destinazione indicata nel decreto di concessione. Il vincolo è trascritto a cura e spesa del beneficiario nei libri tavolari o nei registri immobiliari.
Il Presidente della Giunta o, per sua delega, l' Assessore dei Trasporti e del Turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare la cancellazione del vincolo, quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.
Art. 14
 
La concessione del contributo può essere revocata:
a) quando l' opera o l' iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto;
b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
c) qualora, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di erogazione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengano ad esso apportate modificazioni di struttura, senza la preventiva autorizzazione dell' Amministrazione regionale.

Art. 15
 
Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell' esercizio finanziario 1965 le seguenti spese:
a) lire 70 milioni per le iniziative di cui all' art. 1;
b) lire 430 milioni per le iniziative di cui all' art. 2;
c) lire 100 milioni per le iniziative di cui all' art. 3.

All' onere di cui al precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965 e precisamente:
A) la spesa di 70 milioni di cui alla lettera a) a carico del capitolo 15904366 per 25 milioni, del capitolo 15904367 per 10 milioni e del capitolo 15904368 per 35 milioni;
B) la spesa di 430 milioni di cui alla lettera b) a carico del capitolo 25911742;
C) la spesa di 100 milioni di cui alla lettera c) a carico del capitolo 25911743.

Lo stanziamento del precitato capitolo 25911742 viene elevato da lire 350 milioni a lire 430 milioni mediante lo storno di lire 25 milioni dal capitolo 15904366, di lire 5 milioni dal capitolo 15904368 e di lire 50 milioni dal capitolo 25911743.
Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta Regionale, permanga la necessità della spesa.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.