LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 1965, n. 14

Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della Provincia di Udine.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/1965
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria

Art. 1
 
Al fine di agevolare la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio della Regione e lo sviluppo di quelle esistenti, l' Amministrazione Regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della Provincia di Udine, fino ad un ammontare di spesa di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni), a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dall' Istituto di Mediocredito, siano rimunerate con l' interesse, che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 3,50% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni, e non prima del 1 luglio 1970, secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l' anzidetto Istituto.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 22/1975
Art. 2
 
All' onere di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni), derivante dall' applicazione del precedente articolo 1 si provvede con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 25212581 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.