Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 11/1965
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
12 luglio 1965
, n.
11
Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla Società per Azioni << Autovie Venete >> con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Società assumerà per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell' autostrada Trieste - Venezia.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/07/1965, N. 012
Data di entrata in vigore:
30/07/1965
Materia:
170.05
-
Credito e partecipazioni azionarie
430.02
-
Viabilità
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
La Regione Friuli - Venezia Giulia può partecipare alla Società per Azioni << Autovie Venete >> con sede in Trieste, avente per finalità sociale la costruzione e l' esercizio di autostrade.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale fino alla concorrenza di lire un miliardo mediante sottoscrizioni di nuove azioni della Società medesima già emesse o da emettere.
Le modalità di tale partecipazione saranno stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729
sostituito dall'
art. 1 della legge 4.11.1963, n. 1464
e modificato dall' art. 11 DL 15.3.1965, n. 124, a prestare garanzia alla Società per azioni << Autovie Venete >> per il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse sia all' interno che all' estero dalla medesima Società per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell' Autostrada Trieste - Venezia.
Art. 3
La prestazione della garanzia di cui all' art. 2 della presente legge avverrà alla condizione che la durata dei mutui e delle obbligazioni non superi i 30 anni.
La garanzia è autorizzata fino alla concorrenza di 25 miliardi per il capitale, oltre agli interessi e alle spese accessorie.
Art. 4
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 1 graveranno sul cap. 25212583 << Spese per l' acquisto di azioni della Società per azioni << Autovie Venete >> per l' Autostrada Trieste - Venezia >> del bilancio per l' esercizio 1965.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all' art. 2 graveranno sul capitolo 25213591 dell' esercizio 1965 << Oneri derivanti dalle garanzie sussidiarie che saranno assunte dalla Regione verso gli Istituti di credito per i mutui occorrenti alla Società per azioni << Autovie Venete >> per la costruzione dell' autostrada Trieste - Venezia >> e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l' Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative