LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 luglio 1965, n. 11

Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla Società per Azioni << Autovie Venete >> con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Società assumerà per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell' autostrada Trieste - Venezia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/1965
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.02 - Viabilità

Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia può partecipare alla Società per Azioni << Autovie Venete >> con sede in Trieste, avente per finalità sociale la costruzione e l' esercizio di autostrade.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale fino alla concorrenza di lire un miliardo mediante sottoscrizioni di nuove azioni della Società medesima già emesse o da emettere.
Le modalità di tale partecipazione saranno stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729 sostituito dall' art. 1 della legge 4.11.1963, n. 1464 e modificato dall' art. 11 DL 15.3.1965, n. 124, a prestare garanzia alla Società per azioni << Autovie Venete >> per il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse sia all' interno che all' estero dalla medesima Società per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell' Autostrada Trieste - Venezia.
Art. 3
 
La prestazione della garanzia di cui all' art. 2 della presente legge avverrà alla condizione che la durata dei mutui e delle obbligazioni non superi i 30 anni.
La garanzia è autorizzata fino alla concorrenza di 25 miliardi per il capitale, oltre agli interessi e alle spese accessorie.
Art. 4
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 1 graveranno sul cap. 25212583 << Spese per l' acquisto di azioni della Società per azioni << Autovie Venete >> per l' Autostrada Trieste - Venezia >> del bilancio per l' esercizio 1965.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all' art. 2 graveranno sul capitolo 25213591 dell' esercizio 1965 << Oneri derivanti dalle garanzie sussidiarie che saranno assunte dalla Regione verso gli Istituti di credito per i mutui occorrenti alla Società per azioni << Autovie Venete >> per la costruzione dell' autostrada Trieste - Venezia >> e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l' Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio.