Art. 1
Finché non verrà emanata la legge regionale concernente l' ordinamento degli Uffici della Regione e lo stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto, il personale destinato in via provvisoria, a norma dell' art. 67 dello Statuto, alla prima costituzione degli Uffici regionali, avrà, a far tempo dalla rispettiva data di inizio del servizio e limitatamente al periodo di primo impianto, il trattamento economico stabilito dagli articoli che seguono.
Per periodo di primo impianto si intende quello intercorrente tra il 26- 5- 1964, data della prima riunione del Consiglio Regionale, e il giorno dell' entrata in vigore della legge regionale sull' inquadramento del predetto personale nei ruoli organici, di cui all' art. 68 dello Statuto.
Art. 2
Il personale comandato dai Comuni, dalle Provincie e dagli Uffici dello Stato conserverà il trattamento economico che godeva presso l' Ente di provenienza.
A detto personale possono essere affidate, durante il periodo del comando, funzioni superiori a quelle relative alla qualifica rivestita all' atto del comando stesso.
Al personale cui vengono affidate in via continuativa le funzioni di cui al precedente comma viene corrisposta una indennità << ad personam >> commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale del coefficiente immediatamente superiore nell' ente di provenienza od, in mancanza, di quello superiore nelle carriere dello Stato ed il trattamento economico iniziale del coefficiente relativo alla qualifica rivestita all' atto del comando.
L' attribuzione delle funzioni e dell' indennità di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale che ne determina la decorrenza.
Analogo trattamento sarà riservato, in quanto possibile, al personale che fosse eccezionalmente comandato presso la Regione da parte di altri Enti pubblici.
Al Segretario Generale del Consiglio ed al Segretario Generale della Giunta l' indennità, di cui al comma precedente, è commisurata alla differenza fra il trattamento corrispondente al coefficiente goduto presso l' Ente di provenienza e quello corrispondente al coefficiente 900.
Al personale del << ruolo speciale ad esaurimento >> di cui alla
legge 22- 12- 1960, n. 1600, comandato a prestare servizio presso gli Uffici regionali, cui non sia stato attribuito con la citata legge almeno il coefficiente iniziale della carriera dello Stato corrispondente al titolo di studio posseduto, verrà attribuita un' indennità << ad personam >> pari alla differenza tra il trattamento economico goduto presso l' Amministrazione di provenienza e quello relativo al suddetto coefficiente.
In nessun caso, però, il trattamento economico conseguente alla corresponsione dell' indennità << ad personam >>, di cui al presente articolo, potrà essere superiore al trattamento economico corrispondente al coefficiente 900 dei dipendenti dello Stato.
L' indennità << ad personam >>, di cui al presente articolo, non è pensionabile.
Art. 3
Al personale non compreso fra quello di cui al precedente articolo 2 che la Giunta, ai sensi dell' art. 67 dello Statuto ha assunto e assumerà in via eccezionale e provvisoria per un periodo di tempo determinato, verrà attribuito, con riferimento ai coefficienti fissati per il personale statale, il trattamento economico corrispondente alle funzioni alle quali viene destinato tenuto conto del titolo di studio e dell' effettivo esercizio delle funzioni stesse.
Il coefficiente più elevato attribuibile resta, comunque, quello indicato dall' art. 2, sesto comma.
Il personale, di cui al presente articolo, verrà iscritto, alla data di inizio del servizio, alla Cassa per le pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali, e, per quanto riguarda l' assistenza sanitaria, all' Istituto Nazionale per l' Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali.
Art. 4
Il trattamento economico spettante a ciascun dipendente, in base agli articoli precedenti, verrà integrato con l' aggiunta di una indennità di primo impianto ragguagliata al 20% degli emolumenti corrispondenti all' ammontare dello stipendio maggiorato dell' assegno integrativo di cui alla
L. 19- 4- 1962 n. 176 e dell' assegno personale di cui alla
L. 28- 1- 1963 n. 20.
L' indennità di cui al comma precedente verrà corrisposta fino all' entrata in vigore della legge regionale sull' inquadramento del personale e comunque non oltre il 30 giugno 1966.
L' indennità stessa non viene applicata sulle altre indennità previste dalla presente legge.
Art. 5
Il personale comandato a prestare servizio presso un ufficio dell' Amministrazione regionale sito in località diversa dalla sede dell' Ufficio di provenienza godrà, per la durata di 180 giorni, a titolo di indennizzo per il disagio causato dal trasferimento, del trattamento di missione che lo Stato applica nei confronti dei propri dipendenti a' sensi della
legge 15 aprile 1961, n. 291.
Dopo i primi 180 giorni, l' indennità base di cui sopra verrà ridotta del 50% e cesserà alla scadenza dell' anno di decorrenza.
Art. 6
Ai Segretari Generali ed agli eventuali Vice Segretari Generali del Consiglio e della Giunta, al Capo di Gabinetto ed ai Segretari particolari dei Presidenti del Consiglio e della Giunta ed ai Segretari delle Commissioni legislative è concessa, per la durata della presente legge, in aggiunta all' indennità di cui all' art. 4, la indennità di Gabinetto nella misura prevista dal DLCPS 16-11-1947, n. 1282, art. 2 primo comma, ridotta del 25%.
Al restante personale di Gabinetto ed ai Segretari particolari degli Assessori è concessa una indennità pari all' importo di 60 ore mensili di lavoro straordinario.
Le indennità di cui sopra sostituiscono i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario.
Per il restante personale la Giunta ha facoltà di autorizzare il lavoro straordinario con le modalità e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato per i propri dipendenti.
Art. 7
Al personale dipendente dall' Amministrazione regionale chiamato a prestare attività di stenografo nelle sedute del Consiglio verrà corrisposto un compenso orario di L. 2.000.
Per il personale estraneo all' Amministrazione che, in caso di necessità, venga utilizzato per lo stesso servizio, la misura del compenso sarà determinata tenendo conto delle tariffe professionali in vigore.
Art. 8
Ai dipendenti della Regione, esclusi quelli di cui all' art. 7, dei quali viene richiesto l' intervento nelle sedute del Consiglio Regionale o di Commissioni, compete un gettone di presenza, per ogni giornata di seduta, di L. 2.000.
Art. 9
Gli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell' organizzazione regionale e successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del Bilancio regionale.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.