LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2

Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

TESTO VIGENTE dal 15/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2023
Allegati:
Materia:
110.01 - Rapporti con lo Stato
110.04 - Collaborazione interregionale

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Ai sensi dell' articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell' articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta a Monza il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 2
 (Efficacia dell'intesa)
1. L'intesa di cui all'articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.
Art. 3
 (Partecipazione al CINSEDO)
1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione dell' articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1983, n. 79 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 58, e 26 aprile 1976, n. 11, recanti norme di partecipazione ed adesione ad Enti, Associazioni e Comitati), a titolo di quota associativa.
Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 5
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.