LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO IV
 DEMANIALIZZAZIONE E SDEMANIALIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE
Art. 17
 (Rettifiche di intestazione)
1. Con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, che costituisce titolo per la variazione della intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di infrastrutture e trasporto abbia accertato le caratteristiche di demanialità marittima, sono iscritti negli archivi di cui all'articolo 3, comma 1, con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio marittimo".
Art. 18
 (Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale)
1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
1 bis. Ai fini dell'incameramento previsto al comma 1, è costituita presso la Direzione centrale competente in materia di demanio la Commissione di incameramento, che esprime la valutazione della utilità dell'acquisizione alla Regione dei manufatti inamovibili e realizzati su demanio marittimo regionale in corso di concessione.
1 ter. La Commissione è composta dal Direttore del Servizio demanio o suo delegato e da due componenti appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di demanio, esperti nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere e nella redazione di stime.
1 quater. Il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, prima della scadenza della concessione invita il concessionario a presentare la documentazione tecnico-amministrativa utile a individuare la consistenza delle opere di difficile rimozione realizzate su zona demaniale marittima regionale e oggetto di incameramento.
1 quinquies. In caso di valutazione favorevole all'acquisizione, viene redatto in contraddittorio con il concessionario il verbale di incameramento a carattere ricognitivo sottoscritto dalle parti e riportante la descrizione dell'opera acquisita alla Regione.
1 sexies. In caso di valutazione negativa, il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, ordina la messa in pristino nello stato originario dell'area demaniale ex articolo 54 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).
2.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Comma 1 ter aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Comma 1 quater aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4Comma 1 quinquies aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
5Comma 1 sexies aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
6Comma 2 abrogato da art. 208, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
Art. 19
 (Sdemanializzazione)
1. La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente disposta con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione dell'avvenuta perdita della caratteristica di demanialità marittima.
2. Nelle more della conclusione del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione dei beni di cui sia stata accertata la perdita della caratteristica di demanialità marittima, subordinatamente al pagamento del relativo canone.
3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure, i criteri, le modalità e i termini della procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione dei beni sdemanializzati.