1.
La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti per disciplinare:
a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità di cui all'articolo 4, nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti secondo i principi di democrazia e di responsabilità sociale, prevedendo, in particolare, che siano ammesse tutte le persone fisiche residenti nel territorio che si impegnano a rispettare i principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e che l'assemblea assuma le proprie deliberazioni con voto uguale e diretto dei partecipanti;
b) le modalità di convocazione del Forum di cui all'articolo 5, comma 5;
c) le modalità di convocazione e di funzionamento del Tavolo che può essere costituito anche se il numero dei componenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera e), è inferiore a sei unità;
d) le modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e comma 4, privilegiando le iniziative che coinvolgono le scuole.