1.
Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell'
articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
, nonché attuazione della
direttiva 2008/122/CE
, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato <<I>> di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.
3.
I Comuni territorialmente competenti svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di alloggi locati per finalità turistiche, anche mediante l'accesso dei propri incaricati all'alloggio medesimo, nonché provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4, con le modalità di cui alla
legge regionale 1/1984
.
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017