LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

CAPO VII
 STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE
Art. 32
 (Definizione e tipologie)
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Gli alberghi per la gioventù o ostelli sono dotati di:
a) tavola calda/self service e, ove possibile, un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (Enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile);
b) camere, camerate e servizi disposti in settori separati per uomini e donne;
c) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
d) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
e) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
f) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
g) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
h) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
i) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
j) un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.
7. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali sono dotati di:
a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
e) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
f) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
g) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
h) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;
i) un servizio di mensa comune, ristorante o self service.
8. Le foresterie sono dotate di:
a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
d) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
e) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
f) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
g) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 6/2019 . Per le strutture di cui al presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, c. 1, lettere c) e o) della L.R. 19/2009, come modificate dall'art. 6, c. 2 della medesima L.R. 6/2019.