LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

CAPO IV
 ASSOCIAZIONI PRO LOCO
Art. 9
 (Pro loco e Comitato regionale UNPLI)
1. Le associazioni Pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.
2. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro loco iscritte all'albo di cui all'articolo 10 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 7/2019
Art. 10
 (Albo regionale delle associazioni Pro loco)
1. Possono essere iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco le associazioni Pro loco aventi i seguenti requisiti:
a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9;
b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento;
c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività.
2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).
3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11.
4. Le associazioni Pro loco che risultano iscritte all'albo di cui all' articolo 28 della legge regionale 2/2002 alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 1.
Art. 11
 (Contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:
a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;
b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;
c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.
1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande.
2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
3Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 14/2017