LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 99
1. All' articolo 18 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << dal responsabile della struttura tecnica competente >> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, c. 2, 4 e 6, L.R. 20/2006.
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, c. 2, 4 e 6, L.R. 20/2006.