LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 5
 (Competenze della Regione)
1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo attraverso:
a) la promozione dell'attrattività del territorio regionale volta a incrementare i flussi turistici;
b) l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore;
c) il sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
d) la promozione della cultura del turismo sostenibile per migliorare la qualità ambientale del territorio regionale;
e) la valorizzazione dei prodotti turistici e delle aree territoriali a vocazione turistica secondo i contenuti del Piano strategico del turismo.
2. La Regione svolge funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale ed esercita l'attività di vigilanza e controllo sulla PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), quale ente pubblico economico funzionale della Regione stessa.