LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 37
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)
1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990 .
2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente, con le modalità di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 , in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 59/2010 .
3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001 , corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.
4. La SCIA, in particolare, indica:
a) la denominazione della struttura ricettiva;
b)   ( ABROGATA )
c) la sede legale e la sede operativa della struttura ricettiva;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui all' articolo 88 della legge regionale 2/2002 ;
f) per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a carattere sociale e rifugi alpini ed escursionistici, il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecniche previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 32 e 33;
g) per l'esercizio di un marina resort, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti di cui all'articolo 29, comma 7;
h) per l'esercizio di una casa per ferie, la prevalenza tra gli ospiti della struttura di assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità;
i)   ( ABROGATA )
5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.
6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
Note:
1Parole soppresse alla lettera e) del comma 4 da art. 20, comma 8, L. R. 6/2019
2Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019