Art. 37
(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)
1.
L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla
legge 241/1990
.
3.
La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla
legge regionale 3/2001
, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
e indicante la documentazione da allegare.
4.
La SCIA, in particolare, indica:
a) la denominazione della struttura ricettiva;
b)
( ABROGATA )
c) la sede legale e la sede operativa della struttura ricettiva;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
f) per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a carattere sociale e rifugi alpini ed escursionistici, il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecniche previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 32 e 33;
g) per l'esercizio di un marina resort, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti di cui all'articolo 29, comma 7;
h) per l'esercizio di una casa per ferie, la prevalenza tra gli ospiti della struttura di assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità;
i)
( ABROGATA )
5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.
6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
Note:
1Parole soppresse alla lettera e) del comma 4 da art. 20, comma 8, L. R. 6/2019
2Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019