LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 5
 (Gestione dei centri di elaborazione dati)
1. Al fine di garantire la gestione efficiente e lo sviluppo omogeneo del Sistema informativo integrato regionale (SIIR), di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), nonché assicurare la continuità dei servizi erogati dai centri di elaborazione dati provinciali (CED), a decorrere dall'1 aprile 2017 la Regione subentra nella gestione dei centri medesimi e nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono altresì trasferiti alla Regione, senza oneri a carico di quest'ultima, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie connesse all'esercizio dell'attività dei CED. Le suddette risorse sono assegnate alla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.
3. I centri di elaborazione dati continuano a operare anche a favore delle Province fino al loro definitivo superamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 7, L. R. 25/2016