LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 43
 (Gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica)
1. Ferma restando la previsione di cui all' articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 , le Province mantengono a loro carico gli oneri relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia scolastica trasferite ai Comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Successivamente al termine previsto al primo periodo, le Province sono autorizzate a provvedere ai pagamenti e agli adempimenti urgenti in presenza di documentata impossibilità, da parte dell'ente subentrante, di provvedervi direttamente. Le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano assicurano alle Province il rimborso degli oneri di cui ai primi due periodi.
2. Rientrano tra gli oneri di cui al comma 1, in particolare, quelli riferiti alle utenze, assicurazioni sugli immobili, al noleggio di attrezzature e alle pulizie.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 25, lettera a), L. R. 31/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 25, lettera b), L. R. 31/2017