LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

CAPO IV
 GESTIONI STRALCIO LIQUIDATORIE
Art. 6
 (Atto di ricognizione)
1. Entro il 28 febbraio 2017 il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano un atto di ricognizione per ciascuna Provincia, riferito all'1 gennaio 2017 e articolato in relazione alle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 3 e 4 e alle attività ancora svolte dall'ente, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.
2. Entro il 15 marzo 2017 l'atto di ricognizione di cui al comma 1 è pubblicato con apposita evidenza nel sito internet istituzionale della Regione per la durata di trenta giorni.
Art. 7
 (Piano di subentro)
1. Entro il 31 marzo 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano, trasmette all'Assessore competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di subentro relativamente alle funzioni di cui al Capo II.
2. La proposta di Piano di subentro, in relazione a ciascuna Provincia, individua distintamente per la Regione, per le Unioni territoriali intercomunali e per i Comuni che non vi partecipano, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, i procedimenti e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso.
3. La proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
b) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;
c) i beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnati agli enti destinatari delle funzioni, tenuto anche conto delle esigenze relative all'esercizio delle funzioni già trasferite;
d) la Regione subentra nelle partecipazioni societarie, connesse alle funzioni trasferite, che non rivestano prevalente interesse locale;
e) le Unioni territoriali intercomunali subentrano nelle partecipazioni societarie di interesse locale, connesse alle funzioni trasferite, con quote proporzionali al numero di abitanti della corrispondente area individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis della legge regionale 26/2014 , come inserito dall'articolo 36 della presente legge;
f) le partecipazioni in enti, fondazioni e associazioni strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnate agli enti destinatari delle funzioni.
4. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 9, la Giunta regionale provvede, in conformità alle scadenze stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad aggiornare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, includendovi le partecipazioni di cui al comma 3, lettera d) nelle quali subentri la Regione. L'aggiornamento è operato in armonia agli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette tramite enti già adottati dalla Giunta regionale.
5. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell' articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
6. Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
7. Con riferimento alle sole funzioni trasferite ai Comuni, ciascuna proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di Piano di subentro;
b) nel caso in cui gli accordi di cui alla lettera a) non siano raggiunti entro il termine previsto, e nelle more di successive intese tra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati, il Piano di subentro attribuisce provvisoriamente le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni trasferite all'Unione territoriale intercomunale in cui ha sede il Comune più popoloso, affinché questa ne garantisca l'esercizio su tutti i territori degli enti interessati.
8. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna proposta di Piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul Piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
9. Il Piano di subentro è approvato, entro il 30 giugno 2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
10. Il Commissario garantisce agli enti subentranti la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito e delle relative dotazioni strumentali.
11. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dei rapporti giuridici oggetto del subentro decorre dall'1 luglio 2017. I dati contenuti in ciascun Piano di subentro sono aggiornati dal Commissario con riferimento alla situazione esistente alla data dell'effettivo trasferimento e sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 19, L. R. 31/2017
Art. 8
 (Piano di liquidazione)
1. Entro il 31 luglio 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni più popolosi di cui alla lettera c), trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'articolo 7, redatta in conformità alle seguenti disposizioni:
a) il personale è trasferito sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall' articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016 ; nelle more di tale trasferimento, che dovrà comunque concludersi entro il 30 settembre 2017, il personale provinciale sarà tenuto a prestare il necessario supporto al Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni in stretto coordinamento con le strutture direzionali della Regione competenti, rispettivamente, in materia di personale, autonomie locali e finanze, cui si dovranno rapportare secondo le indicazioni che saranno fornite dal Commissario stesso;
b) l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni è attuata in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9;
c) i particolari beni che identificano le funzioni istituzionali della Provincia quali enti esponenziali del territorio, ivi compresi il gonfalone e le onorificenze, sono assegnati al Comune più popoloso;
d) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;
e) l'ente che subentra nella titolarità dei beni succede anche nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti.
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014 .
3 bis. I beni mobili che nel piano di liquidazione sono destinati alla Regione e agli altri enti subentranti sono consegnati attraverso la trasmissione degli elenchi redatti dagli uffici del Commissario liquidatore, anche in data precedente alla definitiva liquidazione delle Province.
3 ter. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 3 bis e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali, per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 6.
3 quater. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali sottoscritti dai responsabili degli uffici competenti dei soggetti subentranti, allegati alla documentazione inerente la liquidazione.
3 quinquies. Il Commissario trasmette in via telematica agli enti individuati quali assegnatari dei beni immobili nei piani di liquidazione predisposti ai sensi del comma 1, le delibere di approvazione dei piani di liquidazione. Gli enti assegnatari provvedono all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
3 sexies. Trascorso un anno dal termine di cui al comma 5, qualora gli enti assegnatari non abbiano provveduto all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti, la Regione procede ai relativi aggiornamenti nei registri immobiliari e alle volture catastali.
3 septies. La Regione trasmette in via telematica al Commissario le delibere di cui al comma 4 entro sette giorni dalla loro approvazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 bis.
4. Entro quarantacinque giorni dalla trasmissione di ciascuna proposta di Piano di liquidazione di cui al comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, la Giunta regionale approva il Piano di liquidazione concernente il riparto tra la Regione, le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni dei beni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, del contenzioso in essere, dei procedimenti e dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a), i trasferimenti di cui al presente articolo hanno effetto dall'1 ottobre 2017, data da cui ha effetto la soppressione delle Province.
6. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione di ciascuna Provincia; l'incarico di Commissario cessa con tale adempimento.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 31/2017
2Comma 2 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 31/2017
3Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
4Comma 3 ter aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
5Comma 3 quater aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
6Comma 3 quinquies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
7Comma 3 sexies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
8Comma 3 septies aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 31/2017
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 31/2017
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017
Art. 9
 (Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province)
1. Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento.
3. Le partecipazioni in Consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale.
4. Le partecipazioni nella fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia.
4 bis. La partecipazione in Pordenone Fiere SpA della Provincia di Udine è attribuita all'Unione del Noncello.
4 ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attività produttive del territorio, la quota di partecipazione di Pordenone Fiere SpA assegnata con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695 al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del Comune stesso, è trasferita senza corrispettivo all'Unione territoriale intercomunale del Noncello.
5.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
2Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
3Comma 5 abrogato da art. 8, comma 12, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 9 bis
 (Disposizioni speciali per il trasferimento di immobili provinciali)
1. I Piani di liquidazione di cui all'articolo 8 individuano i complessi condominiali e gli alloggi con funzioni di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, che sono trasferiti in proprietà alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti, per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali delle stesse.
2. Il complesso immobiliare di "Villa Carinzia" a Pordenone, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, per essere utilizzato in tutto o in parte secondo gli scopi istituzionali della stessa.
3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di "Villa Carinzia" a favore della Regione. L'utilizzo degli spazi è disciplinato da apposita convenzione tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e la Regione.
3 bis. Il complesso immobiliare "Centro residenziale per portatori di handicap Gravi-Gravissimi e Centro Socio-Educativo e Riabilitativo Diurno" a Udine, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, al fine di garantire la continuità nella gestione delle funzioni delegate da parte dei Comuni degli ambiti distrettuali di riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 9/2017
2Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 48, L. R. 44/2017
Art. 9 ter
 (Disposizioni speciali per la consegna di beni mobili provinciali)
1. Il Commissario liquidatore, a decorrere dall'1 settembre 2017, consegna attraverso la trasmissione degli elenchi aggiornati dai propri uffici, i beni mobili già trasferiti con i piani di subentro e non ancora verificati e presi in carico ovvero per i quali non siano ancora stati sottoscritti i verbali di consegna, alla Regione e agli altri enti subentranti.
2. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 1 e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali e per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui all'articolo 8, comma 6. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 9 quater
 (Ufficio stralcio per la conclusione delle operazioni di liquidazione delle Province)
1. In relazione alla soppressione delle Province, a decorrere dal mese di settembre 2017 è costituito l'Ufficio stralcio per la gestione, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province non trasferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5. L'Ufficio stralcio opera attribuendo i rapporti giuridici e i procedimenti alle strutture regionali o agli enti competenti per materia, ovvero curando direttamente le procedure per i rapporti giuridici che attengono alla sfera giuridica dell'ente Provincia nel suo complesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la gestione, dei rapporti giuridici e dei procedimenti relativi alle Province di cui all'articolo 2, comma 3, non trasferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 31/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 37/2017
3Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 49, L. R. 44/2017
4Parole soppresse al comma 1 da art. 67, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
5Parole soppresse al comma 2 da art. 67, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 9 quinquies
 (Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione)
1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.
1 bis. Le spese di cui al comma 1 sono spese obbligatorie ai sensi dell' articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 32/2017
2Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 37/2017