<<Art. 4
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente e da due Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione.
3. La designazione dei componenti avviene come segue:a) il Presidente è designato dalla Giunta regionale;
b) un componente è designato congiuntamente dai comuni sul cui ambito insiste l'agglomerato industriale di competenza;
c) un componente è designato congiuntamente dalle organizzazioni degli industriali e degli artigiani.
4. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 3, lettere b) e c), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra le persone di cui al comma 1.
5.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo statuto.
6. Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.
7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, nonché della normativa vigente in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi direttivi in enti pubblici o società pubbliche o private, abbiamo chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
8. Al Presidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
9. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
10.
Al componente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10
(Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
11. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.>>.