LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/07/2015
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale

Art. 10
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l'assessore competente in materia di lavoro, sono definiti in particolare:
a) l'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito secondo quanto previsto dall'articolo 4;
b) le modalità di erogazione dell'intervento economico;
c) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui, in corso di erogazione, si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare;
d) le ulteriori condizioni patrimoniali di accesso alla misura di cui all'articolo 2;
e) le modalità di coordinamento fra la misura di cui all'articolo 2 e il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), nonché le regole che disciplinano l'integrazione e la cumulabilità tra le stesse e altri interventi statali e regionali in materia di sostegno al reddito;
f) gli ulteriori obblighi dei beneficiari;
g) le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 2;
h) le cause di sospensione e di rimodulazione della misura di cui all'articolo 2, nonché le ulteriori cause di decadenza dalla misura medesima;
i) le modalità di valutazione del bisogno;
j) i contenuti del patto di inclusione;
k) le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivabili nel patto di inclusione.
(1)
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 59, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.