LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/07/2015
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale

Art. 6
 (Patto di inclusione)
1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente.
2. Il patto di inclusione può contenere sia obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.
3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente medesimo.
4. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro e il Servizio sociale dei Comuni procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.