LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/07/2015
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale

Art. 3
 (Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso)
1. Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, inferiore o uguale a 6.000 euro. Almeno un componente il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in regione da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo.
2. Costituisce condizione di accesso alla misura la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione al percorso concordato di cui all'articolo 2, comma 1, che può comprendere percorsi finalizzati al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione, o l'espletamento di attività utili alla collettività, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10, formalizzata con la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno.
3. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare beneficiario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo stesso, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a:
a) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;
b) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;
c) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;
d) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone.
Gli importi possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale.
(2)
3.1 Gli importi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
3 bis. Nessun componente il nucleo familiare deve beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 22/2015 , o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definiti ulteriori requisiti di accesso alla misura attinenti alla sfera patrimoniale dei beneficiari.
5. Sono esclusi dall'accesso alla misura i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.
5 bis. I requisiti per l'accesso alla misura devono essere presenti al momento di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di erogazione della misura.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 54, lettera a), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2Comma 3 sostituito da art. 8, comma 54, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 54, lettera c), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
4Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 54, lettera d), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
5Comma 3 .1 aggiunto da art. 9, comma 36, L. R. 31/2017
6Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 1, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 35/2017