LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/07/2015
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale

Art. 13
 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1.
I commi da 5 a 10 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2016.

2. Sono fatti salvi sino alla data di scadenza prevista dai progetti personalizzati predisposti dai Servizi sociali dei Comuni e comunque per un periodo di non più di sei mesi dal loro avvio, gli interventi economici di cui all' articolo 9, comma 6, della legge regionale 9/2008 attivati nell'anno 2015, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2009, n. 38 (Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)).
3. Entro il 31 marzo 2016 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni restituiscono alla Regione i fondi loro assegnati ai sensi dell' articolo 9, comma 5, della legge regionale 9/2008 non impegnati entro il 31 dicembre 2015.