LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
120.08 - Informatica

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
c) titolare del dato: i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;
d) dati di tipo aperto (open data): i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;
e) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;
f) formato dei dati di tipo aperto (o libero): un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati e documenti contenenti dati pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
h) metadato: un'informazione che descrive un insieme di dati;
i) riutilizzo o riuso: l'uso del dato di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.