LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4

Azioni a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/03/2014
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato
230.01 - Organizzazione turistica
430.01 - Trasporti
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

CAPO II
 MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI
Art. 2
 (Interventi a sostegno delle imprese in crisi)
1. Per le finalità di cui all' articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, destinati al finanziamento delle domande presentate alle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel corso dell'anno 2013, e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono comprensivi anche degli oneri per il rimborso spese a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone di cui agli articoli 4 e 8 delle convenzioni di cui al comma 3.
3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, sono confermati gli impegni assunti con la sottoscrizione delle convenzioni di cui ai rep. n. 5 e n. 6 del 31 gennaio 2013 stipulate tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente di Pordenone e di Udine, e concernenti la disciplina del finanziamento a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi di cui all' articolo 14 della legge regionale 2/2012 , in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui scadenza è prorogata di due anni.
4. Ai contributi concessi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2012, n. 220 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell' articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)), si applicano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono presentate dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine sono, altresì, autorizzate a utilizzare le eventuali economie contributive al fine di finanziare le domande presentate nell'anno 2013.
7. Allo scadere delle convenzioni di cui al comma 3 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.
Art. 3
 (Interventi a sostegno delle imprese turistiche)
1. Per le finalità di cui all' articolo 42, comma 1, lettera h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzato il finanziamento delle domande presentate nell'anno 2013 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento occupazionale e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, commi 10 e 11, del medesimo decreto del Presidente della Regione 119/2013.
Art. 4
 (Interventi a favore delle strutture ricettive alberghiere in area montana)
1. Ai fini dell'attuazione del Programma attuativo regionale per il Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10 (Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Autonoma Del Friuli Venezia Giulia Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli aiuti alle imprese e i finanziamenti alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici previsti dalla linea d'azione 4.1.1 - Sviluppo di filiere produttive in area montana, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività.
2. Gli aiuti alle imprese sono concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1407/2013 a sostegno degli investimenti finalizzati alla realizzazione di:
a) progetti di innovazione o di riconversione delle attività industriali;
b) progetti di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per un servizio alberghiero di maggiore qualità.
3. Con regolamento di esecuzione, emanato ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono definiti i criteri e le modalità di concessione degli aiuti e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a finanziare, nell'ambito della linea d'azione 4.1.1, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività, le domande di contributo presentate nell'anno 2013 inserite nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 e non finanziate ai sensi dell'articolo 3, aventi a oggetto investimenti per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature se collegato ai lavori suddetti.
Art. 5
 (Interventi per il miglioramento dell'accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche di banda larga)
1. Per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata per l'anno 2014 una maggior spesa di 200.000 euro.
2. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento secondo le modalità previste dall' articolo 5, comma 3, della legge regionale 23/2013 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. All' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 85 la parola << nonché >> è soppressa;

b)
alla fine del comma 85 sono aggiunte le seguenti parole: << , nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese >>;

c)
dopo il comma 86 è inserito il seguente:
<<86 bis. Le domande di contributo di cui al comma 85 presentate secondo il procedimento a sportello sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base al regolamento di cui al comma 86, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate.>>.

2. Il disposto di cui all' articolo 2, comma 86 bis, della legge regionale 11/2011 , come inserito dal comma 1, lettera c), trova applicazione anche relativamente alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle dotazioni di cui al comma 1 è riservata all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate, a favore delle microimprese, a fronte di operazioni di microcredito. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, sono riconosciute condizioni di particolare agevolazione a favore delle microimprese individuate quali ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2 ter. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di risparmio e sviluppo energetico sul territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche in relazione a finanziamenti per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) volti a favorire il risparmio energetico e/o l'uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica e/o termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici, ivi compresa la cogenerazione;
b) volti a incentivare la produzione per l'utilizzo diretto di energia tramite gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di accedere alla procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell' articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ), e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell' articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);
c) piccoli interventi negli impianti e negli edifici esistenti volti a incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 (Incentivazione della produzione di energia termina da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni), e al monitoraggio dei consumi energetici;
d) servizi di consulenza esterna di Energy management, volti a predisporre analisi sui costi energetici e programmi di monitoraggio e di riduzione duratura dei consumi energetici finali dell'impresa, nonché a espletare le pratiche di qualificazione degli impianti volte ad accedere agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.
2 quater. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche alle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia di risultato (ESCO), riconosciute dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE ) e certificate secondo la norma UNI-CEI 11352, aventi sede operativa nel territorio regionale.>>.

Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
Art. 9
1. All' articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 5 è abrogato.

(1)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 6/2017
Art. 10
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4/2013 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9.>>.

Art. 11
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4/2013 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenute ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13.>>.

Art. 12
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.>>.

Art. 13
  (Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge regionale 12/2002 )
1.
Dopo l' articolo 60 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 60 bis
 (Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)
1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:
a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.>>.

Art. 14
1.
Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 è inserita la seguente:
<<h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;>>.

Art. 15
1.
AI comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 , dopo le parole << 57, >> sono inserite le seguenti: << 60 bis, >>.

Art. 16
 (Variazioni a unità di bilancio)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa Tabella A.