LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4

Azioni a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/03/2014
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato
230.01 - Organizzazione turistica
430.01 - Trasporti
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 3
 (Interventi a sostegno delle imprese turistiche)
1. Per le finalità di cui all' articolo 42, comma 1, lettera h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzato il finanziamento delle domande presentate nell'anno 2013 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento occupazionale e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, commi 10 e 11, del medesimo decreto del Presidente della Regione 119/2013.