LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
1. Per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture regionali è riconosciuto un contributo sociale ai cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Friuli Venezia Giulia, fatta eccezione per quei cittadini che beneficiano di esenzione come disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
2. Con regolamento regionale sono stabiliti la soglia massima di ISEE per l'accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di erogazione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. La Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma è autorizzata a utilizzare il contributo concesso nell'anno 2014 per l'avvio del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo di Medea, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), anche per le spese che dovrà sostenere nell'anno 2015 per le medesime finalità.
5.  
( ABROGATO )
6.
I commi 91 e 92 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono sostituiti dai seguenti:
<<91. A decorrere dall'1 gennaio 2015 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per l'assistenza sanitaria contributi diretti a favorire l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto privato di persone con disabilità fisiche nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.
92. Le Aziende per l'assistenza sanitaria provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 91 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.>>.

7. Alle domande di contributo per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 91, della legge regionale 1/2005, presentate entro il 31 dicembre 2014, si applica la disciplina previgente.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mariano del Friuli un contributo straordinario di 13.950 euro a copertura degli oneri sostenuti nell'anno 2008 per l'erogazione di un beneficio economico per l'adozione contemporanea di più minori.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 13.950 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
11.
I commi 69, 70 e 70 bis dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono abrogati.

13. Il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), trova applicazione anche per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), così come introdotto dall'articolo 6, comma 130, della legge regionale 18/2011.
14. I provvedimenti di archiviazione della domanda o di revoca del contributo eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge in difformità dal disposto di cui al comma 13 sono annullati. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riammettere in iter amministrativo le domanda archiviate e le pratiche revocate.
15. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 13 e 14 si provvede a carico delle unità di bilancio 8.4.2.1144, 8.4.1.1144 e 8.4.1.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con riferimento al Fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, con la procedura prevista dall'articolo 11, commi 3 e 4, della medesima legge regionale 6/2003.
16. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e contemporaneamente sostenere finalità pubbliche di interesse sociale per l'anno 2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo pari al 35 per cento della spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo. Il Comune trasferisce il finanziamento al soggetto attuatore con i criteri e le modalità individuati nell'atto di cessione del diritto di superficie.
17. Per le finalità previste dal comma 16 il Comune presenta domanda di contributo al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, il 30 ottobre 2015, corredata di una relazione che descriva l'intervento e di una relazione illustrativa della spesa.
18. La concessione del finanziamento viene disposta su presentazione della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il decreto di concessione dispone le modalità di erogazione del finanziamento al Comune e fissa i termini di rendicontazione della spesa in osservanza degli articoli 57 e 62 della legge regionale 14/2002.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
19 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 16 un finanziamento pari al 65 per cento della spesa al fine di sostenere la realizzazione degli interventi, erogabile in unica soluzione su presentazione dell'atto di cessione del diritto di superficie. A tal fine i Comuni beneficiari presentano domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 2 ottobre 2017.
19 ter.  
( ABROGATO )
19 quater.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
(1)
21.  
( ABROGATO )
(2)
22.  
( ABROGATO )
(3)
23.  
( ABROGATO )
(4)
24.  
( ABROGATO )
(5)
25. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il Programma triennale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione.>>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. La Regione, nell'ambito di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo realizzate in collaborazione, può altresì sostenere lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro realizzate da soggetti accreditati.
2 ter. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 2 bis.>>.

26. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 18/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2015 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
27. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 26 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
28. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 26, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
29. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 26 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
30. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 26, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
31. Le risorse di cui al comma 34 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2014.
32. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2015 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 26. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2014.
33. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2016 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
34. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 2137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
35. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 133 dopo le parole << Al progetto di cantiere >> sono inserite le seguenti: << , se non già precedentemente presentato, >>;

b)
il comma 134 è abrogato.

36. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di politiche attive del lavoro, possono essere presentate alle Province istanze di contributo esclusivamente per i seguenti interventi, realizzati nel 2015 ai sensi degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005 e della relativa regolamentazione attuativa:
a) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative di donne disoccupate;
b) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;
c) assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi, di donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;
d) trasformazioni di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti:
1) donne;
2) uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.
37. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 36 sono presentate a pena di inammissibilità dall'1 gennaio al 31 marzo 2015.
38. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 37 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.
39. Le Province concedono i contributi di cui al comma 36 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 41.
40. Le risorse di cui al comma 41 sono ripartite tra le Province in proporzione al numero di disoccupati che, alla data del 30 settembre 2014, risultano iscritti presso i Centri per l'impiego di ciascuna Provincia.
41. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
42.  
( ABROGATO )
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio sull'invecchiamento attivo nel Friuli Venezia Giulia.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
46. Al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a 15.000 euro all'Associazione Smileagain di Udine.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo di spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
49. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1Comma 20 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
2Comma 21 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
3Comma 22 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
4Comma 23 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
5Comma 24 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
6Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 47, L. R. 20/2015
7Comma 19 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 29/2017
8Comma 19 ter aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 29/2017
9Comma 19 quater aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 29/2017
10Comma 19 ter abrogato da art. 5, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Comma 19 quater abrogato da art. 5, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Comma 42 abrogato da art. 43, comma 1, lettera y), L. R. 22/2021
13Comma 5 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.