LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. Il regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2.
A decorrere dalla data di efficacia del regolamento di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale). Fino a tale data continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

3. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole << dei settori sanitario >> è inserita la seguente: << , sociale >>;

b)
al comma 5 dopo le parole << presso il Servizio sanitario >> sono inserite le seguenti: << o presso gli enti locali >>.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana-Comitato di Udine un contributo straordinario per l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di diciannove anni.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1132 e del capitolo 4208 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. Gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), in attuazione dell'articolo 29 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
8.  
( ABROGATO )
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 8 dell'art. 7, L.R. 17/2014.
2Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 25/2015
3Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 25/2015
4Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 27, lettera a), L. R. 14/2016
5Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 27, lettera b), L. R. 14/2016
6Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 27, lettera c), L. R. 14/2016
7Comma 8 abrogato da art. 16, comma 2, lettera c), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 17/2014.