LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2015 al 06/01/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO II
 PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI
CAPO I
 PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE
Art. 4
 (Piano di riordino territoriale)
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5.
2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;
b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;
d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.
3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:
a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermine;
b) i Comuni di cui all'articolo 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi Comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42.
5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.
6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.
7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).
CAPO II
 COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 5
 (Unioni territoriali intercomunali)
1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.
2. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 6
 (Modalità di adesione alle Unioni)
1. L'adesione a un'Unione è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
2. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42.
3. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni di cui al comma 2 non è revocabile per dieci anni.
4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità.
5. Ove alla scadenza del primo triennio dalla costituzione non sia comprovato, da parte dell'Unione e dei Comuni a essa aderenti, il conseguimento di significativi risparmi di spesa e di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 59 propone parametri oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.
6. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.
7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio di esercizio delle Unioni, la Regione può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.
8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7.
Art. 7
 (Disposizioni per la costituzione delle Unioni)
1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro l'1 ottobre 2015.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci convocata dal Sindaco del Comune di cui al comma 3. La mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione entro novanta giorni dal ricevimento della proposta comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.
3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.
5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.
CAPO III
 PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 8
 (Programma annuale delle fusioni di Comuni)
1.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all' articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.
3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003 .
4. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.
5. I Comuni attivano sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai propri statuti e regolamenti. L'esito delle eventuali consultazioni popolari è unito al parere di cui al comma 3.
6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 5/2003 .
7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all' articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.
8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.
9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.
10. L'assegnazione spettante è quantificata, per i primi tre anni, nella misura:
a) di 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) di 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
c) di 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.
Art. 9
 (Variazione di Unioni a seguito di fusioni di Comuni)
1. Nel caso in cui fusioni di Comuni appartenenti a diverse Unioni comportino identità territoriale fra Comune e Unione, non si applica il regime penalizzante di cui all'articolo 42.