Art. 5
(Unioni territoriali intercomunali)
1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.
2.
L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all'
articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 6
(Modalità di adesione alle Unioni)
1. L'adesione a un'Unione è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
2. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42.
3. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni di cui al comma 2 non è revocabile per dieci anni.
4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità.
5. Ove alla scadenza del primo triennio dalla costituzione non sia comprovato, da parte dell'Unione e dei Comuni a essa aderenti, il conseguimento di significativi risparmi di spesa e di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 59 propone parametri oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.
6. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.
7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio di esercizio delle Unioni, la Regione può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.
8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7.
Art. 7
(Disposizioni per la costituzione delle Unioni)
1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro l'1 ottobre 2015.
2.
L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci convocata dal Sindaco del Comune di cui al comma 3. La mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione entro novanta giorni dal ricevimento della proposta comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.
3.
Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.
4.
Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.
5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.