Art. 18
(Personale)
1. Il personale dell'ARDIS appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDIS può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 19
(Patrimonio e contabilità)
1. Il patrimonio dell'ARDIS è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'ARDIS si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 20
(Dotazione finanziaria)
1.
Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDIS si avvale di:
a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;
e bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
e ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;
f) fondi provenienti dall'Unione europea;
g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Lettera e ter) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 21
(Acquisizione di beni e servizi)
1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDIS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.