LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 4
 (Destinatari degli interventi)
1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 non finanziati da risorse statali:
a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale; 3. Gli interventi di cui all'articolo 22 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
4. L'estensione degli interventi previsti all'articolo 22 ai soggetti di cui al comma 2 è disposta dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11, secondo i principi e le finalità previsti nella presente legge e di quanto previsto nel capo IV, nonché nel rispetto degli indirizzi fissati nel programma triennale degli interventi di cui all'articolo 9 e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al capo IV secondo le vigenti disposizioni di legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.