LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 38 bis
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, avviene con le seguenti modalità:
a) pagamento in un'unica soluzione;
b) pagamento rateizzato previa richiesta del soggetto interessato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e per un numero di rate definite sulla base dell'importo da restituire. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 60 euro.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.