Art. 38 bis
(Restituzione di somme erogate)
1.
Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, avviene con le seguenti modalità:
a) pagamento in un'unica soluzione;
b) pagamento rateizzato previa richiesta del soggetto interessato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e per un numero di rate definite sulla base dell'importo da restituire. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 60 euro.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.