LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 35
 (Attività a tempo parziale e tirocini)
1. L'ARDIS disciplina, con apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 68/2012 , sentito il Comitato degli studenti, le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa.
2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle università, degli istituti superiori di grado universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonché ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.
3. L'ARDIS può essere soggetto ospitante di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.