LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 32
 (Servizi di trasporto)
1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con particolari agevolazioni per gli studenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, carenti o privi di mezzi, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 2, lettera d), e degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.