1.
L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:
a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;
b) libertà di scelta nella fruizione degli interventi;
c) condizioni di parità di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza, dai corsi di studio, dalla collocazione centrale o decentrata delle varie sedi;
d) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
e) miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;
f) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti con disabilità;
g) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario;
h) facilitazione della condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
i) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;
j) promozione della mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;
k) promozione di strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, anche attraverso intese con i competenti Ministeri;
1Parole sostituite alla lettera k) del comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.