LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 16
 (Comitato degli studenti)
1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:
a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima.
c bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;
c ter) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.
1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.
2. Spetta al Comitato degli studenti:
a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);
c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;
d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;
e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g).
2 bis. Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le Linee Guida di cui all'articolo 8.
3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.
4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.
5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDIS, la quale assicura l'attività di supporto.
6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.
7. La partecipazione al Comitato degli studenti dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza pari a 30 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDIS.
8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno tre volte nell'anno solare.
9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2015
2Parole sostituite al comma 8 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
3Comma 7 sostituito da art. 7, comma 61, lettera g), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.