LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 13
 (Controllo e vigilanza)
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDIS:
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;
c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;
d) gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.
(1)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale dell'ARDIS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDIS.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.