Art. 11
(Agenzia regionale per il diritto allo studio)
1.
L'ARDISS, istituita ai sensi dell'
articolo 27 della legge regionale 16/2012
, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.
3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
4.
Spetta all'ARDIS:
a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;
b) attuare gli interventi previsti dal programma;
c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;
d)
attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis e 31 della
legge regionale 13/2018
.
5.
L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della
legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2
(Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
5 bis. L'ARDIS può avvalersi degli Enti di decentramento regionale per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'
articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), della progettazione, affidamento, esecuzione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione dei lavori pubblici di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
6.
L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla
legge regionale 14 luglio 2011, n. 9
(Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
Note:
1Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 1 sostituito, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 7 gennaio 2021, n. 1.
3Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 13/2025
4Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 6, comma 10, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.