LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO I
 (Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDIS)
Art. 1
 (Oggetto)
1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell' articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.
Art. 2
 (Finalità)
1. La Regione nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge persegue le seguenti finalità:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
b) concorrere alla diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti;
c) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;
d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria;
e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.
Art. 3
 (Principi)
1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:
a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;
b) libertà di scelta nella fruizione degli interventi;
c) condizioni di parità di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza, dai corsi di studio, dalla collocazione centrale o decentrata delle varie sedi;
d) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
e) miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;
f) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti con disabilità;
g) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario;
h) facilitazione della condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
i) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;
j) promozione della mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;
k) promozione di strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, anche attraverso intese con i competenti Ministeri;
l) promozione di attività di supporto al sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera k) del comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 4
 (Destinatari degli interventi)
1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 non finanziati da risorse statali:
a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale; 3. Gli interventi di cui all'articolo 22 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
4. L'estensione degli interventi previsti all'articolo 22 ai soggetti di cui al comma 2 è disposta dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11, secondo i principi e le finalità previsti nella presente legge e di quanto previsto nel capo IV, nonché nel rispetto degli indirizzi fissati nel programma triennale degli interventi di cui all'articolo 9 e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al capo IV secondo le vigenti disposizioni di legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 5
 (Soggetti attuatori)
1. La Regione svolge funzioni di programmazione e valutazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. In particolare:
a) approva le linee guida di cui all'articolo 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;
b) provvede alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi secondo le modalità di cui all'articolo 10;
c) provvede all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 nei confronti dell'ARDIS;
d) provvede alla gestione degli interventi edilizi finalizzati ai servizi per l'accoglienza di cui all' articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
e) definisce i criteri di accreditamento dell'offerta abitativa per l'accesso alle contribuzioni regionali, secondo le modalità di cui all' articolo 25 della legge regionale 16/2012 .
(1)
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione si avvale dell'ARDIS.
3. L'ARDIS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dalla presente legge, secondo il principio della sussidiarietà.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.