LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 9
 (Programma triennale degli interventi)
1. Il Direttore generale dell'ARDIS di cui all'articolo 15 predispone, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 8 e d'intesa con il Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, lo schema del programma triennale degli interventi, di seguito denominato programma.
2. Il programma definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma stabilisce, in particolare:
a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;
b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso;
c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
d) i criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di reddito e merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;
d bis) la programmazione delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g), per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate;
e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDIS;
f) la quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDIS ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d).
2 bis. Le risorse di cui al comma 2, lettera d bis), sono stabilite con la legge di stabilità regionale.
3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.
Note:
1Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 61, lettera e), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 61, lettera f), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.