LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 2
 (Finalità)
1. La Regione nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge persegue le seguenti finalità:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
b) concorrere alla diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti;
c) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;
d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria;
e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.