LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/11/2014
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

SEZIONE III
 ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 28

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 74, comma 1, L. R. 9/2019
2Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 29
 (Presidi ospedalieri di base)
1.  
( ABROGATO )
(4)
1 bis. Presso i presidi ospedalieri di base "spoke" le strutture che svolgono una funzione in più sedi operative, di norma, assicurano l'attività urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Il presidio ospedaliero di base "spoke" Latisana e Palmanova, di cui all'articolo 28, assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana.
1 ter. Presso il presidio ospedaliero di base "spoke" di Latisana e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate:
a) le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medicina interna, cardiologia, oncologia, nefrologia, dialisi e riabilitazione;
b) le funzioni di centro unico regionale di produzione degli emocomponenti, di medicina trasfusionale, radiologia e gastroenterologia;
c) le funzioni di chirurgia programmata di ortopedia, oculistica, mammaria e day surgery multidisciplinare;
d) le funzioni ambulatoriali multidisciplinari, ivi comprese, quelle relative al percorso nascita e alla pediatria;
e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria.
(2)
1 quater. Le funzioni e le attività di cui ai commi 1 bis e 1 ter sono specificate in sede di atti di programmazione regionale o con specifici atti attuativi.
2.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019
2Comma 1 ter aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019
3Comma 1 quater aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
5Comma 2 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 31

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 2, L. R. 9/2019
2Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 34

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 74, comma 3, L. R. 9/2019
2Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 35

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
2Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
3Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018