LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO V
 DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI
CAPO I
 DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI
Art. 87
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:
<<3 bis. Il regolamento di cui al comma 2 può aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).>>.

Art. 88
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:
<<3 bis. Nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di <<start up>> costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato è ridotto del 50 per cento.>>.

Art. 89
1.
Dopo il comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<29 bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall' articolo 31 della legge regionale 7/2000 , e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).>>.

Art. 90
 (Rendicontazione di misure contributive complesse)
1. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle imprese conseguenti alla crisi internazionale anche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa connesse alla fase di rendicontazione di incentivi in materia di attività produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in caso di misure contributive di particolare complessità, a prevedere nei relativi regolamenti attuativi quanto previsto all' articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 come unica modalità di rendicontazione.