LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 24
1.
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole <<introitate e>> sono soppresse.

Art. 25
1. All' articolo 12 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << sono iscritti >> sono sostituite dalle seguenti: << possono essere iscritti >>;

b)
al comma 2 le parole << sono iscritti >> sono sostituite dalle seguenti: << possono essere iscritti >>;

c)
al comma 3 la parola << Sono >> è sostituita dalle seguenti: << Possono essere >>;

d)
al comma 4 dopo le parole << commi 1, 2 e 3 >> sono inserite le seguenti: << iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. >>.

Art. 26
1. All' articolo 13 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << Camera di commercio >> sono inserite le seguenti: << della regione Friuli Venezia Giulia >>;

b)
al comma 5 le parole << nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività >>.

Art. 27
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:
a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.>>.

Art. 28
1.
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:
1) superamento dei limiti dimensionali;
2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.>>.