LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO II
 ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 47
  (Sostituzione dell' articolo 45 della legge regionale 2/2002 )
1.
L' articolo 45 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 45
 (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all' articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

Art. 48
  (Sostituzione dell' articolo 46 della legge regionale 2/2002 )
1.
L' articolo 46 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 46
 (Regolamento regionale)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016
Art. 53
  (Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 2/2002 )
1.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017