LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE AL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO
CAPO I
 FINALITÀ
Art. 23
 (Finalità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e in attuazione, in particolare, del principio 4 "Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI" dello SBA, la Regione attua le semplificazioni amministrative per il settore dell'artigianato previste dal presente titolo.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 24
1.
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole <<introitate e>> sono soppresse.

Art. 25
1. All' articolo 12 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << sono iscritti >> sono sostituite dalle seguenti: << possono essere iscritti >>;

b)
al comma 2 le parole << sono iscritti >> sono sostituite dalle seguenti: << possono essere iscritti >>;

c)
al comma 3 la parola << Sono >> è sostituita dalle seguenti: << Possono essere >>;

d)
al comma 4 dopo le parole << commi 1, 2 e 3 >> sono inserite le seguenti: << iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. >>.

Art. 26
1. All' articolo 13 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << Camera di commercio >> sono inserite le seguenti: << della regione Friuli Venezia Giulia >>;

b)
al comma 5 le parole << nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività >>.

Art. 27
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:
a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.>>.

Art. 28
1.
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:
1) superamento dei limiti dimensionali;
2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.>>.

CAPO III
 COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
Art. 29
1. All' articolo 21 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:
<<a bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;>>.

(1)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, c. 2, lett. d) della L.R. 12/2002.
Art. 30
1.
Al comma 4 dell'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 le parole << Commissione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale >>.

CAPO IV
 ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA, DI PANIFICAZIONE E DI TINTOLAVANDERIA
Art. 31
1. All' articolo 24 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera h) del comma 1 le parole << e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura, >> sono sostituite dalle seguenti: << o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'articolo 36, comma 1, >>.

b)
alla lettera k) del comma 1 dopo la parola << tintolavanderia >> sono inserite le seguenti: << e di lavanderia >>;

c)
al comma 6 le parole << il tavolo di collaborazione di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001 >> sono sostituite dalle seguenti: << il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001 >>.

Art. 32
1.
Alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002 le parole << parrucchiere misto >> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore >>.

Art. 33
1. All' articolo 25 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << all'Allegato A >> sono sostituite dalle seguenti: << all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), >>;

b)
al comma 3 le parole << apparecchi di cui all'Allegato A >> sono sostituite dalle seguenti: << apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell' articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista) >>;

c)
il comma 4 è abrogato.

Art. 34
1. All' articolo 36 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:
a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;
b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione.>>.

Art. 36
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<2 bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).>>.

Art. 37
1. All' articolo 40 ter della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << di tintolavanderia >> sono inserite le seguenti: << e di lavanderia self service >>;

b)
al comma 2 la parola << artigiana >> è soppressa e le parole << garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime >> sono sostituite dalle seguenti: << svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata >>.

CAPO V
 INCENTIVI ALLE IMPRESE E FUNZIONI DELEGATE
Art. 38
1.
Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002 dopo le parole << al fine di favorire la continuità >> sono inserite le seguenti: << e il ricambio generazionale >>.

Art. 39
1.
Il comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;
b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;
c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;
d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);
e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);
f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);
g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);
h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;
i) incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'articolo 61;
j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62.>>.

2. I procedimenti di concessione degli incentivi di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002 , come modificato dal comma 1, in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono definiti da Unioncamere FVG.
3. La delega di funzioni al CATA di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002 , come modificato dal comma 1, decorre dall'1 gennaio 2014.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002 , come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.
5. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.
Art. 40
  (Abrogazione dell'allegato A della legge regionale 12/2002 )
1.
L'allegato A della legge regionale 12/2002 è abrogato.

CAPO VI
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2011
Art. 41
1. All' articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 bis è abrogato;

b)
al comma 16, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: << Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione dei regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste. >>.